STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  4 settembre 2017

 

 

OGGETTO: Il nuovo apprendistato per metalmeccanici e turismo da settembre.

 

 

Spettabile Azienda,

con il recente accordo del 19 luglio 2017, Federmeccanica e Assistal con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno rivisto la disciplina delle 3 forme di apprendistato ordinarie previste nel nostro ordinamento: l’apprendistato professionalizzante, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

 

Metalmeccanici industria

Se per l’apprendistato professionalizzante poche sono le modifiche da segnalare, molto più incisivo è l’impatto dell’accordo sulla disciplina dell’apprendistato di I livello.

Tale istituto riguarda i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che, abbinando il rapporto di lavoro a un percorso scolastico, assumono il doppio status di studente e lavoratore apprendista: la durata del contratto, pertanto, è determinata in considerazione del percorso scolastico. L’accordo, inoltre, riguarda soltanto gli aspetti relativi alla prestazione di lavoro e alla formazione svolta in azienda ed è in vigore dal 1° settembre 2017.

In riferimento alle disposizioni operative legate alla fase dell’assunzione, la durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda.

A livello retributivo, per le ore di formazione a carico dell’azienda è dovuto un compenso pari al 10% del minimo tabellare. Per la prestazione di lavoro è, viceversa, prevista una percentuale rispetto ai minimi contrattuali, convenzionalmente pari a quelli previsti per la III categoria, sulla base dell’anno scolastico (dal 55% al 70%, più elevati rispetto all’accordo interconfederale).

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a:

·     3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

·     4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

·     4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

·     2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di stato (articolo 15, comma 6, D.Lgs. 226/2005);

·     1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;

·     1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il contratto può essere prorogato fino a 1 anno, sia per coloro che hanno positivamente concluso il ciclo scolastico sia per coloro che non abbiano conseguito la qualifica, il diploma o il certificato di specializzazione.

Si ricorda che l’apprendistato di I livello è comunque un contratto a tempo indeterminato. Pertanto, al termine dei periodi massimi sopra indicati, in caso di mancato recesso, l’apprendista rimarrà in forza come lavoratore a tempo indeterminato. Questo ovviamente determinerebbe notevoli problemi, stante la ridotta esperienza del lavoratore.

All’apprendistato di I livello è inoltre abbinabile, alla sua conclusione e senza periodo di prova, anche un contratto di apprendistato professionalizzante, la cui durata sarà ridotta di 12 mesi rispetto alla durata ordinaria.

 

Turismo Confcommercio

Per il personale dipendente da aziende del settore turismo, il 1° agosto 2017 Federalberghi e Faita, con l'assistenza di Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno sottoscritto l’accordo che disciplina l’apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale e l’apprendistato di III livello di alta formazione e di ricerca. Non hanno firmato l’accordo Fipe, Fiavet e Federreti.

La retribuzione per le ore di formazione eccedenti il piano curriculare è fissata in misura percentuale rispetto a quella spettante ai qualificati di pari livello:

 

anno

percentuale

50

50

65

4° eventuale

70

 

In caso di trasformazione in un contratto di apprendistato professionalizzante successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma, la durata complessiva massima dei 2 periodi di apprendistato non può eccedere quella dell'apprendistato professionalizzante prevista dal Ccnl 18 gennaio 2014.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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